DA DOMENICA 28 NOVEMBRE LA REGIONE PIEMONTE DIVENTA ZONA ARANCIONE

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Data:

lunedì, 15 giugno 2020

sintesi limitazione per Regioni

Descrizione

Da domenica 29 novembre il Piemonte passerà in zona arancione.

In tutto il Piemonte si devono osservare le seguenti disposizioni particolari:

Spostamenti. Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune senza necessità di motivare lo spostamento; dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate (con autocertificazione) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Sono consentiti gli spostamenti verso qualsiasi area che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, quando prevista.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

È possibile, solo in caso di estrema necessità, spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro.

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio.

Sempre dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata o attività motoria.

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, e dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Ristorazione. I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Attività commerciali. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali (ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole) e dei mercati al chiuso, mentre sono permessi i mercati all'aperto.

Istruzione. Si effettuano le lezioni in presenza nelle scuole dell’infanzia, materne e nella prima classe delle medie.

Per la seconda e terza media e le superiori è confermata la didattica a distanza, ad eccezione delle attività di laboratorio e di quelle per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle Università le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle del primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza.

Mostre e musei. Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Chiusi anche teatri, cinema, piscine, palestre, sale scommesse, bingo, slot machine (anche nelle tabaccherie).

Emanato un nuovo DPCM anti Covid che sarà in vigore dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.

Queste in sintesi le disposizioni.

Coprifuoco:

Coprifuoco anticipato dalle ore 22:00 alle 05:00, in tutta Italia, dal 5 novembre al 3 dicembre. Da quell’ora sarà vietata la circolazione delle persone, salvo comprovati motivi;

Obbligo di autocertificazione per chi deve circolare dopo le 22 per motivi di lavoro, di salute o di estrema necessità.

Scuola:

Didattica a distanza al 100% nelle scuole superiori, tranne per le attività di laboratorio;

Didattica in presenza per elementari e medie con obbligo di mascherina, tranne per i bambini sotto i 6 anni.

Bar e Ristoranti:

Bar e ristoranti chiusi alle 18.00, ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica. Chiusi nelle zone rosse e arancioni;

Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno.

Attività motoria e sportiva:

L’attività motoria, si potrà fare solo “in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Regioni: Divisione dell’Italia in tre fasce (da verde a rosso) in base ai parametri del contagio.

Nelle Regioni in prima fascia, cioè quelle meno esposte sul fronte degli ospedali e della diffusione del coronavirus:

Gli studenti potranno andare a scuola in presenza fino alla terza media (compresa);

Didattica a distanza obbligatoria solo per le scuole superiori;

Chiusura di bar e ristoranti alle 18 (ma con la possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica); sempre possibile l’asporto;

Non è previsto uno stop generale alle mobilità tra le Regioni: il divieto di ingresso e uscita vale solo per le Regioni in zona arancione e rossa. Viene fortemente raccomandato di limitare i movimenti alle attività essenziali (lavoro, studio, salute, emergenze);

Il coprifuoco nazionale è fissato alle 22;

I sindaci possono chiudere strade e piazze anche per tutto il giorno, non solo nelle fasce serali;

I negozi restano aperti, idem parrucchieri, barbieri, estetisti;

Restano chiusi ancora parchi tematici, cinema, teatri, sale e corner scommesse. Si aggiungono alle chiusure nazionali i musei e le mostre;

Nessuna novità per lo sport, con l’ok che permane agli allenamenti di calcetto;

Per le Messe e l’accesso ai luoghi di culto, restano validi i Protocolli già in essere;

Chiusi gli impianti sciistici;

I centri commerciali sono chiusi nel week-end.

Nelle Regioni “a rischio alto” sulla base dei parametri di contagio stabiliti dall’Iss, è prevista anche la serrata totale di bar e ristoranti, oltre al divieto di “ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati in un comune diverso da quello di residenza” salvo esigenze di lavoro, studio, salute e necessità.

In particolare:

Divieto di entrata e di uscita dalla regione, sempre ad eccezione dei motivi di salute, di lavoro o di estrema necessità, giustificati con autocertificazione. Consentito lo spostamento da e verso la scuola ed il rientro verso il domicilio o la residenza;

Divieto di qualsiasi spostamento dal proprio Comune di residenza, di domicilio o di abitazione, tranne per i soliti motivi (salute, lavoro, scuola, comprovata necessità o servizi non usufruibili o non disponibili nel proprio municipio);

Chiusura di tutte le attività di ristorazione, compresi bar, gelaterie o pasticcerie, tranne per mense e catering. Consentita la consegna a domicilio.

Nelle Regioni “a rischio massimo” (rosse):

Divieto di entrata e di uscita dalla regione;

Divieto di spostamento all’interno della regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

Chiusura dei negozi di vendita al dettaglio, tranne alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole;

Chiusura di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Consentita la consegna a domicilio e, solo fino alle 22, la ristorazione d’asporto;

Sospensione di tutte le attività sportive anche all’aperto. Consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e con l’obbligo di indossare la mascherina. Consentita anche l’attività sportiva esclusivamente individuale e solo all’aperto;

Didattica a distanza nelle scuole dalla seconda media in su. Restano, quindi, le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, nelle elementari e nella prima media, con obbligo di mascherina tranne per i bambini fino a 6 anni.

L’inserimento delle regioni in una o nell’altra fascia verrà determinato in base all’andamento settimanale della pandemia. I provvedimenti saranno validi per almeno 15 giorni nel livello 4, cioè in quello di maggiore rischio.

Attenzione: il meccanismo è «semiautomatico», nel senso che ogni Regione si collocherà in uno scenario («arancione» o «rosso») in base a criteri oggettivi.

Nel DPCM è prevista:

Chiusura dei musei;

Chiusura dei corner di giochi e scommesse nei bar e nelle tabaccherie;

Sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di quelle di abilitazione professionale, tranne nei casi in cui «la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.

Ed ancora, in materia di

Trasporti:

Tutti i mezzi del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario regionale torneranno a una capienza massima non superiore al 50% (a eccezione degli scuolabus);

Forte raccomandazione di non utilizzare i mezzi di trasporto pubblici o privati tranne che per lavoro, scuola o per motivi di salute.

Lavoro:

Estensione Smartworking, sia nella Pubblica amministrazione che nel settore privato.

Con Decreto Ministro della Salute - Presidente della Giunta Regionale 23 ottobre 2020 da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020 saranno vietati in tutto il Piemonte gli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino dopo.

Faranno eccezione comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza, motivi di salute oppure il rientro a casa o presso la propria dimora, che dovranno essere certificate con autodichiarazione.

Il Presidente della Giunta Regionale con ordinanza n.109 - 16 ottobre 2020 poi intergrata dal Decreto 111 del 20 ottobre 2020 ha riallineato le disposizioni di contenimento del Covid-19 previste sul territorio regionale e contiene alcune novità:

- divieto di vendita di alcolici dopo le ore 21 in tutte le attività commerciali, escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione;

- obbligo per i ristoranti di tenere un registro quotidiano delle presenze e dei contatti di tutti i clienti che usufruiscono del servizio al tavolo;

- dalla mezzanotte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre la chiusura notturna di tutte le attività commerciali al dettaglio (da mezzanotte alle 5), fatta salva l’attività delle farmacie.

- dal 24 ottobre la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica (ad esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari, farmacie e studi medici, locali di ristorazione e tabaccherie)

Inserito anche l’obbligo per tutte le strutture residenziali socio-assistenziali di iscriversi alla piattaforma di monitoraggio Covid e di caricare con regolarità l’aggiornamento dei propri dati (su più di 700 strutture, solo 500 al momento utilizzano la piattaforma).

Il Presidente del Consiglio con i Dpcm 13 e 18 ottobre ha introdotto ulteriori misure di natura restrittiva, al fine di contenere quanto più possibile il contagio, in presenza di una recrudescenza del virus, ormai in atto da alcune settimane.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, con DL  del 7.10.2020 ha approvato misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.

Con DPCM del 7.9.2020 sono state prorogate al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.

Il Vicepresidente della Regione ha firmato il 10 agosto un'ordinanza che rende valide fino al 7 settembre le attuali misure in vigore in Piemonte.

Prorogate fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. La disposizione è contenuta nel nuovo Dpcm  emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto scorso. 

Le disposizioni del nuovo provvedimento si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle contenute nel precedente Dpcm dell’11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del 14  luglio 2020. 

Il nuovo provvedimento contiene indicazioni e misure proporzionate alla situazione attuale. Confermati l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi aperti al pubblico, il rispetto della misura del distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone e la raccomandazione del lavaggio corretto e frequente delle mani (art. 1 Dpcm).

Il Dpcm contiene anche indicazioni relative alla ripresa di alcune attività, tra cui i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, la cui ripartenza è prevista dal 15 agosto (art. 8 Dpcm)  e le manifestazioni fieristiche ed i congressi, consentiti dal 1° settembre purchè abbiano misure  organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la  distanza interpersonale di almeno un metro (art. 1 Dpcm). Sempre dal 1° settembre e' consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita' che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso (art.1 Dpcm).

Il presidente Alberto Cirio ha firmato l'ordinanza regionale numero 84 del 31 luglio 2020 che, con le relative linee guida, proroga al 10 agosto gli effetti dei disposti delle ordinanze numero 68, 72, 75, 76, 77 e 82 del 2020.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono  di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

La Regione Piemonte ha emanato oggi l’ordinanza n. 82 che autorizza, dal 18 luglio, la ripresa di calcetto, volley, basket, judo e tutti gli altri sport di contatto, alla luce dei pareri favorevoli espressi dal Settore Prevenzione dell’Assessorato alla Sanità della Regione, degli esperti dei gruppi di lavoro tecnico-scientifici che ne hanno valutato la compatibilità con l’attuale situazione epidemiologica del Piemonte, e dell’ultimo Report 9 della Fase 2, trasmesso dal Ministero della Salute, che mostra un basso livello di rischio e allerta zero. L'ordinanza ha validità fino al 31 luglio 2020.

Firmata l'ordinanza regionale numero 77 del 15 luglio 2020 che, con le relative linee guida, proroga al 31 luglio gli effetti dei disposti delle ordinanze numero 68, 72, 75 e 76 del 2020.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020. 

Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. 

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha appena firmato una ordinanza che reintroduce, a partire dall'11 luglio, la possibilità di consultazione di giornali e quotidiani all’interno di bar ed esercizi pubblici. Potrà riprendere anche il gioco a carte nei circoli ricreativi.

L’ordinanza è stata emanata alla luce dei pareri favorevoli del Settore Prevenzione dell’Assessorato regionale alla Sanità e degli esperti dei gruppi di lavoro tecnico-scientifici che ne hanno valutato la compatibilità con l’attuale situazione epidemiologica, che anche nell’ultimo Report 8 della Fase 2 trasmesso dal Ministero della Salute indica in Piemonte un basso livello di rischio e zero allerte.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza n. 75 del 3 luglio 2020. Il provvedimento dispone che dal 10 luglio sia consentita la ripresa del trasporto a pieno carico, limitatamente ai posti a sedere, nelle linee extraurbane di treni, autobus (di linea e turistici), sui taxi e nel trasporto con conducente, sempre nel rispetto delle “Linee guida” approvate dalla Conferenza delle Regioni in accordo con il Governo.

Dal 9 luglio verrà inoltre consentita l’apertura di sale da ballo e discoteche, con le attività di danza svolte esclusivamente in spazi esterni e nel rispetto delle relative Linee guida.

L’ordinanza autorizza infine, subito dalla sua emanazione, l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di attività di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.

Firmata l'ordinanza regionale n. 72 del 29 giugno 2020 che, nel rispetto delle linee guida previste a livello nazionale, autorizza la formazione in presenza in modo più esteso, non solo quindi nel caso dei laboratori o delle altre attività non eseguibili in smart working.

In particolare, tutte le attività di formazione (compresa la formazione teorica in aula), i servizi al lavoro e i servizi di orientamento alle scelte e alle professioni per adolescenti e giovani possono essere svolte in presenza, anche in gruppo, in conformità alle relative Linee guida (Allegato n. 9 al DPCM 11/06/2020). Inoltre, può essere svolta l'attività di formazione teorica in aula  anche da parte delle scuole private  (ad esempio corsi di lingua e di musica) nel rispetto delle Linee guida di riferimento.

Via libera anche ai parchi tematici e di divertimento. L'ordinanza n. 72 è valida fino al 14 luglio 2020.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza n. 68 del 13 giugno 2020, che sarà valida da lunedì 15 giugno fino al 14 luglio.

In particolare, in linea con quanto previsto dal Dpcm 11 giugno, sono consentite in Piemonte le attività ludiche, ricreative ed educative per i bambini e i ragazzi da 0 a 17 anni, in strutture chiuse o all’aria aperta e con l’ausilio di operatori, nel rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dalla Regione Piemonte e delle Linee guida nazionali.

Le visite nelle RSA, in linea con il Decreto dell’11 giugno, sono limitate ai casi previsti dalle direzioni sanitarie delle strutture, adottando le misure di prevenzione e sicurezza previste dal Dpcm.

Da lunedì 15, inoltre, riaprono in Piemonte centri benessere e centri termali, circoli culturali, centri sociali e sale gioco, secondo le rispettive Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in accordo con il Governo. 

Riaprono anche, teatri, cinema e sale concerti. Gli spettacoli aperti al pubblico sono consentiti anche in altri spazi e all’aperto sempre nel rispetto delle apposite Linee guida. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, invece, in linea con quanto previsto dal decreto nazionale, è consentito solo in forma statica.

Nuove disposizioni disposte con il DPCM 11.6.2020 in vigore dal 15.6.2020

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative. 

A partire da domani, 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Con Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte è stato fissato il calendario delle riaperture, queste le disposizioni per le riaperture delle attività commerciali e sociali:

* da lunedì 18 maggio tutti i negozi al dettaglio, i saloni per parrucchieri, i centri estetici, gli studi di tatuaggio e piercing, i servizi per gli animali (dog sitter, pensioni e addestramento, mentre le toelettature sono già aperte), tutte le altre strutture ricettive al momento ancora chiuse e i musei.

* da lunedì 18 maggio saranno consentiti anche tutti gli sport all’aria aperta in forma individuale o in coppia con il proprio istruttore, purché sempre nel rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza;

* da mercoledì 20 maggio nei mercati potranno essere presenti i banchi extralimentari (si possono così applicare le procedure di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza);

* sabato 23 maggio potranno riaprire bar e ristoranti e le altre attività di somministrazione di alimenti.

l Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

-Spostamenti:

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

- Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Con Ordinanza del 2.5.2020 il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ha recepito il DPCM del 26.4.2020 prorogando sino al 14.5.2020 le restrizioni già previste nel testo precedente, ma sono presenti ulteriori norme che disciplinano ulteriormente le maglie del contenimento, tra queste:

 - è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

- è consentito ai residenti della Regione Piemonte lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà, all'esclusivo fine dello svolgimento delle sole attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene oltre che per motivi indifferibili ed a carattere di urgenza (decadenza di locazioni ed affitti). È obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale.

Con D.P.C.M. del 26.4.2020 sono state ulteriormente prorogate per due settimane le misure restrittive apportando alcune modifiche da seguire nelle aperture delle attività e nei comportamenti individuali.

Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.

Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.

Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse

Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. 

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.

A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .

non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività (è stato rimosso il limite massimo di 200 dall'abitazione)

Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

Con Ordinanza del 13.4.2020 il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ha recepito il DPCM del 10.4.2020 prorogando sino al 3.5.2020 le restrizioni già previste nel testo precedente, ma sono presenti ulteriori norme che stringono ulteriormente le maglie del contenimento

Con D.P.C.M. del 10.4.2020 sono state prorogate tutte le restrizioni sino al 3.5.2020

Con ordinanza del 9.4.2020 il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali dalle ore 13 di Domenica 12 aprile alle ore 24 del Lunedì 13 aprile, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie.

Con Ordinanza del 3.4.2020 il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ha recepito il DPCM del 1.4.2020 prorogando sino al 13.4.2020 le restrizioni già previste nel testo precedente, ma sono presenti alcune novità che stringono ulteriormente le maglie del contenimento:

* vietata ogni attività sportiva all’aria aperta, salvo brevi uscite nei pressi della propria abitazione che sono consentite solo entro una distanza massima di 200 metri

* estesa in modo specifico anche ai mercati la regola che vi si possa recare una sola persona per nucleo familiare, esattamente come già previsto per tutti gli altri esercizi commerciali

* badanti e colf possono proseguire l’attività lavorativa solo in caso di assistenza necessaria per persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti

Accanto alle nuove restrizioni sono stati previsti alcuni chiarimenti che verranno pubblicati come Faq sul sito della Regione.

L’ordinanza stabilisce anche che:

* gli spostamenti dei volontari sono consentiti, ma solo se strettamente connessi alla gestione dell’emergenza

* la priorità di accesso agli esercizi commerciali è valida per tutti gli operatori impegnati in prima linea nell’emergenza e in possesso di regolare tesserino: volontari della Protezione civile e operatori sanitari, tra cui medici, infermieri e anche farmacisti.

Con DPCM del 1.4.2020 sono state prorogate tutte le misure previste nei precedenti DPCM sino al 13.4.2020

Con DPCM del 22 marzo 2020 sono state applicate nuove misure restrittive che ribadiscono quanto già fissato con il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 34 - 21 marzo 2020 con cui venivano fissate una ulteriore stretta sulle misure necessarie a contrastare in modo decisivo il coronavirus dalla Regione Piemonte, il provvedimento prevede, tra le misure principali:

  • la stretta sui mercati, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all’utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani;
  • l’accesso agli esercizi commerciali è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
  • la chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working);
  • lo stop agli spostamenti verso le seconde case;
  • il divieto di sosta e assembramento davanti ai distributori automatici “h24”;
  • il blocco delle slot machine e la disattivazione monitor e televisori da parte degli esercenti;
  • restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai (dove dovrà essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
  • dove possibile, dovrà effettuarsi la rilevazione sistematica della temperatura corporea presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro;
  • viene disposto il fermo dell’attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico;
  • il divieto di assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici.

CON L'ORDINANZA MINISTERIALE 20.3.2020 SONO STATE INTRODOTTE NUOVE RESTRIZIONI

Nuove restrizioni in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sono state adottate questa sera con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "È necessario fare ancora di più per contenere il contagio - ha dichiarato il ministro -. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia".

Di seguito le misure stabilite nell'ordinanza, che avranno validità fino al 25 marzo:

è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

In esecuzione a quanto sopra anche il parco giochi all'interno del parco Gurei e il giardino Aleramo presso la Chiesa parrocchiale di S.M. Maddalena sono chiusi sino a nuova disposizione

Restano sempre in vigore le disposizioni del DPCM 11.3.2020 sotto riportate:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

  1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.
  4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
  7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    1.  sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    2.  siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    3.  siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    4.  assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
    5.  siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;  
  8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  9. in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

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