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L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo articolo 5 del presente regolamento.
Non godono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9
E'assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
E', altresì, previstsa una riduzione del 50% della base imponibile per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero padre-figlio) che la utilizzano come abitazione principale. Sono requisiti fondamentali:
si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale; Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.