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DEPOSITO FRAZIONAMENTO CATASTALE O TIPO MAPPALE
(DPR 380/2001 Articolo 30 comma 5)
All'atto del deposito di frazionamenti o tipi mappale, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, dovrà essere contestualmente depositata una dichiarazione dalla quale risulti che:
1.
- il frazionamento o tipo mappale depositato non incide sulla superficie necessaria per il mantenimento degli indici di fabbricabilità e dei rapporti di copertura relativi a fabbricati esistenti e non determina variazioni collegate a titoli edilizi rilasciati
2.
- (in presenza di edifici) gli edifici interessati e/o presenti nelle particelle interessate dal frazionamento o tipo mappale depositato sono regolarmente autorizzati ed in ogni caso conformi alla normativa edilizia ed urbanistica comunale
- (particelle senza edifici) nelle particelle di terreno interessate dal frazionamento depositato non esistono fabbricati di alcun genere.
NUCETTO, lì 07 maggio 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vassallo geom. Danilo