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Cos'è il cambio di residenza in tempo reale
Con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto semplificazione (DL n. 5 del 09/02/2012 convertito in Legge n. 35 del 04/04/2012) il cambio di residenza avviene in tempi molto brevi, infatti:
trascorsi 2 giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione il cittadino diviene residente
Gli accertamenti dell'Ufficio Anagrafe avvengono nei 45 giorni successivi.
Gli effetti giuridici delle dichiarazioni decorrono dalla data di presentazione.
ATTENZIONE:
Con la Circolare del Ministero dell'interno n. 14 del 6.8.2014 è stato stabilito che tutte le richieste di residenza presentate da coloro che occupano abusivamente un immobile, sono nulle.
Parimenti sono nulli anche tutti gli allacciamenti alle utenze domestiche (acqua, luce, gas, ecc.).
Pertanto all'interno del modulo di residenza devono essere riportati i dati relativi al diritto di occupazione dell'immobile (estremi del contratto di affitto, dati catastali dell'immobile, ecc.)
Come si effettua il cambio di residenza
Le persone che si trasferiscono nel Comune di Nucetto devono comunicarlo all'Ufficio Anagrafe compilando il modulo prestampato. Possono presentarlo con una delle seguenti modalità:
- recandosi all'Ufficio Anagrafe
- inviando la dichiarazione per raccomandata a:
Comune di Nucetto - Ufficio Anagrafe
Via Nazionale, 75
12070 Nucetto - Cuneo
- inviando la documentazione via Fax allo 0174-74092
- tramite e-mail all'indirizzo: nucetto@ruparpiemonte.it
- tramite pec all'indirizzo: nucetto@cert.ruparpiemonte.it
Condizioni essenziali ai fini dell'accoglimento dell'istanza sono la firma e il documento di riconoscimento di ogni maggiorenne che si trasferisce.
Inoltre è necessario compilare obbligatoriamente i campi contrassegnati con l'asterisco (*) nel modulo di richiesta.
Al fine di ottenere il cambio di residenza sul libretto di circolazione dei veicoli occorre compilare i campi del modulo di richiesta contrassegnati da tre asterischi (***).
Per i cittadini stranieri
I cittadini dell'Unione europea, per soggiornare in Italia per oltre 3 mesi, devono richiedere l''iscrizione anagrafica e, contestualmente possono chiedere anche l'attestazione di regolare soggiorno (non permanente). Se provengono da altri Comuni italiani o cambiano indirizzo all'interno del Comune di Nucetto e sono già in possesso dell'attestazione suddetta non devono chiederla ulteriormente.
Tutti i documenti da presentare per ottenere la residenza nel Comune di Nucetto sono indicati nell'Allegato B.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono presentare il permesso di soggiorno e gli altri documenti indicati nell'Allegato A.
Annotazioni sul libretto di circolazione
I bollini che riportano il nuovo indirizzo di residenza, da apporre sul libretto di circolazione dei veicoli, si ottengono indicando, nella dichiarazione del cambio di residenza, le targhe dei veicoli posseduti.
L'Ufficio Anagrafe provvede a comunicare al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile - i nominativi dei titolari della carta di circolazione di tutti i veicoli posseduti (ciclomotori compresi).
Entro 180 giorni dalla dichiarazione di cambio di residenza, gli interessati riceveranno i bollini adesivi direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti.
In caso di ritardi nel ricevimento dei bollini, chiamare il Numero Verde 800-232323 dal Lunedì al Venerdì 8.30-13.30 e 14.30-17.30
Nel frattempo farà fede la comunicazione di inizio del procedimento rilasciata dall'ufficio Anagrafe, che dovrà essere conservata assieme ai rispettivi documenti ed esibita su richiesta.
Questa procedura non è prevista per le carte di circolazione degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, dei taxi, dei veicoli adibiti a noleggio con conducente e dei veicoli intestati a persone giuridiche per i quali occorre rivolgersi alla Motorizzazione civile - Frazione Madonna dell'Olmo via Motorizzazione - 12020 Cuneo - recapito tel. 0171.411622 - fax 0171.411067
Nel caso che un precedente cambio di residenza non sia stato riportato sul libretto di circolazione, è necessario rivolgersi direttamente alla Motorizzazione civile.
Esito della dichiarazione
Nei casi di presentazione della dichiarazione allo sportello, l'Ufficio Anagrafe rilascia agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento informandoli che l'ufficio accerterà la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica e che, trascorsi 45 giorni senza che venga comunicata la mancanza dei requisiti, l'iscrizione è confermata.
Stessa comunicazione di inizio del procedimento sarà ricevuta entro qualche giorno dalla presentazione della dichiarazione agli interessati e agli eventuali controinteressati che utilizzano una diversa modalità di presentazione.
Qualora gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo o sia stata verificata l'assenza dei requisiti, l'interessato riceverà una comunicazione e potrà presentare le proprie osservazioni e/o documenti entro 10 giorni dal ricevimento.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (dichiarazioni mendaci in base all'art. 76 DPR 445/2000) l'Ufficio provvederà ad effettuare una segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza in merito alle discordanze riscontrate, nonché verrà ripristinata la situazione anagrafica precedente (art. 75 DPR 445/2000).
Normativa di riferimento
D.P.R. 223 del 30/08/1989: "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
D. Lgs. n. 30/2007: "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"
Circolare Ministero Interno n. 18 del 21/07/2009
Legge 4 aprile 2012, n. 35: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2: "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida"
Circolare del Ministero dell'Interno n. 14 del 06/08/2014